FAQ
DOMANDE FREQUENTI
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La proroga dell’entrata in vigore al primo luglio 2023 del decreto legislativo 36/2021 di riforma dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento al lavoro sportivo, potrebbe aver provocato alcune perplessità sulla riforma.
Esaminiamo i principali quesiti che ci sopraggiungono:
Alla domanda
“Possiamo utilizzare l’istituto del compenso sportivo fino a giugno 2023?” rispondiamo in termini affermativi in quanto non risulta ancora abrogato l’articolo 67, comma 1 lettera m) del testo unico delle imposte sui redditi nella parte relativa all’erogazione di tali compensi.
Ricordando però che possono essere erogati esclusivamente a persone
1) che non svolgono l’attività professionalmente o nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato (a prevederlo è l’incipit della norma citata e la Cassazione ha confermato la sussistenza di tali vincoli nelle sue recenti e numerose sentenze);
2) che siano direttamente impegnate nell’attività didattica o competitiva/agonistica o che si tratti dei c.d. collaboratori amministrativo-gestionali (con conseguente esclusione di figure addette ad esempio a pulizie e manutenzione impianti sportivi).
Si tratta di lavoratori sportivi nella definizione fornita dal d.lgs. 37/2021 entrato in vigore il primo gennaio 2023, ossia “l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che esercitano l’attività sportiva verso un corrispettivo”.
In questo il decreto legislativo 36/2021 è chiaro: è lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo. Il provvedimento prevede che è lavoratore sportivo anche ogni tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Si rende pertanto necessario attendere i regolamenti degli organismi sportivi riconosciuti dal Coni a cui le organizzazioni sportive si affiliano.
La risposta è no, quello che prevede la riforma è chiarire che nel settore dilettantistico le collaborazioni o sono rese effettivamente da volontari – potenzialmente destinatari esclusivamente di rimborsi spese a piè di lista – o sono rese da lavoratori e come tutti i lavoratori sono meritevoli di tutele previdenziali e assicurative.
La riforma distingue però il settore dilettantistico dal professionistico atteso che nel settore dilettantistico introduce agevolazioni fiscali e contempla una presunzione di legge della natura autonoma, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, dei rapporti di lavoro che impegnano i lavoratori sportivi non più di 18 ore settimanali, al netto del tempo dedicato alle manifestazioni sportive.
Si tratta poi di un rapporto di lavoro speciale soggetto anche a semplificazioni relativamente all’assolvimento degli adempimenti connessi: il tutto è rimesso ad un decreto non ancora approvato che deve assicurare la possibilità di assolverli anche in autonomia attraverso il registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
La risposta spontanea – considerato che dal nostro osservatorio si tratta di collaborazione saltuarie, gestite in assoluta autonomia e con compensi contenuti – dovrebbe essere la collaborazione di natura autonoma occasionale mentre è espressamente esclusa la possibilità di ricorrere alle prestazioni occasionali (anche noti come Presto) con riferimento alle collaborazioni sportive.
Sul punto si ritiene però che sarebbe necessario un intervento correttivo del decreto legislativo 36/2021 o un intervento di chiarimento ministeriale.
Il dubbio in merito alla possibilità di ricorrere alle collaborazioni autonome occasionali è legato a due aspetti, ossia:
1) alla modifica apportata all’articolo 35 del d.lgs. 36/2021 dal relativo decreto correttivo che omette tra le collaborazioni dei lavoratori sportivi proprio le prestazioni autonome occasionali: scelta consapevole o refuso?
2) alla circostanza che siamo privi di una definizione di occasionalità per cui definire dei parametri temporali potrebbe tutelare le parti.
Si evidenzia che il lavoro sportivo nella forma della collaborazione autonoma occasionale garantirebbe non solo il beneficio delle agevolazioni previdenziali (nessun contributo per importi inferiori a 5.000 euro annui) e fiscali (nessuna ritenuta) previste per i lavoratori autonomi sportivi del settore dilettantistico, ma anche l’esonero dell’onere assicurativo (l’Inail è espressamente prevista per collaboratori coordinati e continuativi e dipendenti e in ogni caso il collaboratore sarebbe tutelato dalla polizza assicurativa obbligatoria) e dalla comunicazione preventiva (non richiesta per i lavoratori autonomi occasionali delle Asd/Ssd e in ogni caso non dovuta con riferimento ai lavoratori sportivi che non superano complessivamente i 5.000 euro).
Per quanto concerne il primo dubbio – legato ai motivi che hanno determinato la soppressione del riferimento al lavoro autonomo occasionale dal testo del decreto legislativo 36/2021 in sede di correttivo – sono pervenute indicazioni in merito alla circostanza che la omissione era dettata esclusivamente dalla circostanza che il lavoro autonomo occasionale doveva intendersi ricompreso nel riferimento al lavoro autonomo tout court. Questo tranquillizza rispetto al ricorso all’istituto.
Bisogna valutare i seguenti aspetti:
a) norme speciali,
b) norme generali,
c) vincoli dettati dall’organismo sportivo affiliante.
d) responsabilità dell’organizzatore.
Per quanto concerne le norme speciali sono previste con riferimento ai maestri di sci (ex Lege 81/1991), gli istruttori di vela (ex art. 49 quinquies e sexies del D.lgs. 229/2017 in Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29/01/2018) e le guide alpine nonché figure affini (Legge 2 gennaio 1989, n. 6) le cui attività professionali sono subordinate alla iscrizione in appositi albi professionali. Nell’ambito della professione protetta dell’accompagnatore turistico vengono inoltre ricomprese – da alcune leggi regionali – figure professionali che interessano anche il mondo dell’associazionismo sportivo come le guide che promuovono il cicloturismo, il turismo acquatico e subacqueo e l’equiturismo. Novità erano inoltre previste per le scuole di danza, attraverso i Decreti attuativi che dovevano essere emanati entro il 2018 in virtù del Codice dello spettacolo adottato con la Legge 22/11/2017, n. 175 ma ad oggi non risultano approvati.
Per quanto concerne le norme di carattere generale, il correttivo al decreto legislativo 36/2021 ha introdotto significative novità per cui il testo oggi consolidato prevede che
«Art. 42 (Assistenza nelle attività motorie e sportive).
1. I corsi di attività motoria e sportiva offerti all’interno di palestre, centri e impianti sportivi di ogni tipo, a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote di adesione, devono essere svolti con il coordinamento di un chinesiologo o di un istruttore di specifica disciplina in possesso di una equipollente abilitazione professionale, dei cui nominativi deve essere data adeguata pubblicità.
Ferme le competenze in tema di individuazione e istituzione di nuove professioni sanitarie previste dall’articolo 5 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, come modificato dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3, in tema di individuazione e istituzione di nuove professioni sanitarie, l’equiparazione tra titoli è stabilita con l’Accordo di cui al comma 6 dell’articolo 41.
2. Il chinesiologo deve possedere il diploma rilasciato dall’Istituto superiore di educazione fisica (Isef) di cui alla legge 7 febbraio 1958, n.88, recante Provvedimenti per l’educazione fisica, o la laurea in scienze motorie di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, recante Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell’articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127, oppure titoli di studio equipollenti conseguiti all’estero e riconosciuti dallo Stato italiano.
3. L’istruttore di specifica disciplina deve essere in possesso dei requisiti abilitanti previsti per le singole attività motorie e sportive dalle relative Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal Coni e dal Cip.
4. Sono esentati dall’obbligo di cui al comma 1:
a) le attività sportive disciplinate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI e dal CIP;
b) le attività motorie a carattere ludico ricreativo non riferibili a discipline sportive riconosciute dal CONI e dal CIP nonché le attività relative a discipline riferibili ad espressioni filosofiche dell’individuo che comportino attività motorie.
5. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1, ai trasgressori viene applicata, da parte del comune territorialmente competente, una sanzione pecuniaria da un minimo di 1.000,00 euro a un massimo di 10.000,00 euro.
6. Nelle strutture in cui si svolgono le attività motorie e sportive deve essere assicurata la presenza dei necessari presidi di primo soccorso nel rispetto della normativa vigente, e, ai fini di adeguata prevenzione, di almeno un operatore in possesso del certificato Basic Life Support and Defibrillation (BLS-D).»
Ci si interroga in merito alla portata della disposizione atteso che l’obbligo di avvalersi del coordinamento di un chinesiologo o di un istruttore di specifica disciplina quando si realizzano corsi di attività motoria e sportiva offerti all’interno di palestre, centri e impianti sportivi di ogni tipo, a fronte del pagamento di corrispettivi anche nella forma di quote di partecipazione non è previsto per le attività sportive disciplinate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal Coni e dal Cip. Originariamente l’esonero era previsto con riferimento alle sole attività agonistiche ma con il correttivo è stato eliminato il riferimento a tali attività e quindi di fatto sono esonerate dall’obbligo sempre e comunque le organizzazioni sportive.
Anche in assenza di un obbligo normativo in merito alla circostanza che l’attività sia coordinata e/o diretta da istruttori qualificati, tale obbligo può essere previsto dal Regolamento dell’organismo sportivo affiliante anche a tutela dei praticanti l’attività sportiva e degli stessi dirigenti della stessa associazione che restano responsabili della individuazione di persone qualificate nello svolgimento di attività che hanno importanti ripercussioni, nel bene e nel male, sulla salute dei praticanti.
Sul tema si auspicano chiarimenti: la relazione illustrativa al decreto correttivo non motiva la scelta operata e bisogna valutare se restano in vigore in ogni caso i vincoli previsti dalle leggi regionali in materia.
La risposta, per il momento, si ritiene che sia negativa.
Per quanto il Regolamento di funzionamento del registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche nell’ultima versione abbia introdotto tale possibilità, i requisiti qualificatori delle organizzazioni sportive fino all’entrata in vigore del decreto legislativo 36/2021 sono definiti dall’articolo 90 della legge 289/2002 che contempla esclusivamente le associazioni e società sportive dilettantistiche.
Nulla osta invece a che l’ASD sia anche associazione di promozione sociale o ente del terzo settore generico o che la SSD sia anche impresa sociale.
Non è possibile con la riforma ma non lo era neppure prima: il Registro CONI richiede(va) infatti come prerequisito la circostanza di svolgere “comprovata attività sportiva e didattica”, ossia partecipare ad eventi sportivi organizzati dall’organismo sportivo a cui l’ASD/SSD è affiliata e organizzare corsi di avviamento allo sport.
Con la riforma viene semplicemente rimodulata la definizione dell’oggetto sociale nei seguenti termini:
definizione fornita dall’articolo 90 della legge 289/2002 e definizione fornita dall’articolo 7 del d.lgs. 36/2021 l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica; l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica;
Il tema del necessario svolgimento sia di attività agonistiche/competitive che di attività didattiche è presente sia nel Regolamento di funzionamento del Registro Coni – e quindi vincolante anche il passato – che nel decreto legislativo 36/2021 il cui articolo 2 definisce come associazione o società sportiva dilettantistica “il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica”.
Il correttivo al decreto legislativo 36/2021 ha introdotto però all’articolo 38 il comma 1-bis ai sensi del quale
“L’area del dilettantismo comprende le associazioni e le società di cui agli articoli 6 e 7, inclusi gli enti del terzo settore di cui al comma 1-ter, che svolgono attività sportiva in tutte le sue forme, con prevalente finalità altruistica, senza distinzioni tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria”.
Si ritiene opportuno un provvedimento di prassi che chiarisca che non possa essere pertanto contestata la natura di organizzazione sportiva a chi svolga indifferentemente solo attività agonistica o solo attività didattica.
Per quanto concerne il periodo pregresso, si evidenzia che il Coni ha garantito il mantenimento dell’iscrizione e dei relativi rapporti di affiliazione delle associazioni e società sportive dilettantistiche regolarmente iscritte al Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche del Coni ancorché prive del requisito dell’attività sportiva o didattica svolta nell’ambito istituzionale dell’Organismo sportivo di appartenenza alla data del
30/6/2021, con la Delibera del 7/7/2021,
31/12/2021, con la Delibera del 16/12/2021 e
31/12/2022, con la Delibera del 20/12/2022.
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